Sei, tra dirigenti e funzionari
Anas,sono stati condannati dalla Corte dei Conti, sezione
giurisdizionale per la Calabria, che ha accolto la richiesta
della Procura, guidata da Romeo Palma e rappresentata in
giudizio dal sostituto Maria Gabriella Dodaro, al risarcimento
del danno nella misura complessiva di 7 milioni 870 mila euro in
relazione ai lavori effettuati su un tratto autostradale tra le
province di Vibo Valentia e Reggio Calabria. In particolare, il
Collegio ha ritenuto che i progettisti (che avevano già definito
precedentemente il giudizio con rito abbreviato ed erano già
stati condannati a pagare l’importo di euro 366 mila euro), i
Rup ed il direttore dei lavori siano da ritenersi responsabili
per il danno generato dall’omessa ed insufficiente valutazione
del rischio idraulico dell’area in cui si trova il tratto
Mileto/ Rosarno; omissione che ha condotto alla realizzazione di
un tratto di arteria soggetto al rischio di inondazione da parte
del sottostante fiume Mesima.
L’insufficiente valutazione del rischio idraulico è peraltro
stata evidenziata e comprovata, riporta la sentenza, dall’omessa
acquisizione del necessario parere da parte dell’Autorita di
bacino regionale. Le persone condannate sono Marco Angelo Bosio,
in qualità di Rup che aveva validato il progetto (2.908.590,69
euro); Giovanni Parlato, geologo (484.765,11 euro); Giovanni
Fiordaliso, direttore dei lavori, (2.770.261,97 euro); Consolato
Cutrupi, Rup nella fase esecutiva (1.004.295,34 euro); Vincenzo
De Vita, direttore della qualità dei materiali (430.172,41
euro); Salvatore Bruni, direttore operativo contabile
(271.686,54 euro).
La Corte dei Conti, inoltre, ha ritenuto il direttore dei
lavori ed il direttore operativo ‘gravemente responsabili anche
per il mancato controllo dei conglomerati bituminosi utilizzati
per asfaltare l’area autostradale in questione, oggi
percorribile alla velocità di soli 80 chilometri orari a causa
della scarsa qualità del materiale bituminoso utilizzato. Nello
specifico, all’esito dell’espletamento di una consulenza
tecnica, è emerso che gli strati del conglomerato utilizzato per
asfaltare l’area non sono qualitativamente conformi a quanto
richiesto dalla normativa di settore e previsto nel contratto
con l’appaltatore e che, in particolare, “per il tappeto d’usura
drenante sono state riscontrate difformità in termini fisici per
problematiche riguardanti spessore (in media del 30%), aderenza
trasversale (in media del 18%), regolarità superficiale (in
media dell’1%) e drenaggio (in media del 46%)”.
Infine i giudici hanno ritenuto il direttore dei lavori, il rup
ed il direttore operativo di cantiere “responsabili per il danno
da contabilità infedele quale danno derivante dalla
contabilizzazione di lavori non effettivamente realizzati”.
Riproduzione riservata © Copyright ANSA
Fonte www.ansa.it 2024-08-29 13:29:47