Il Tar Calabria ha rigettato il ricorso presentato dal Comune di Cortale contro il cronoprogramma generale di subentro operativo del gestore unico d’ambito “Sorical Spa”, sostenendo invece un “Interesse prevalente nel non rallentare l’implementazione del servizio idrico integrato”.
Il Tribunale Amministrativo per la Calabria non ravvisa infatti alcuna illegittimità amministrativa contenuta nel decreto 60 del 30/12/2022 a firma del commissario di Arrical, Bruno Gualtieri, avente per oggetto l’approvazione del cronoprogramma del gestore unico del servizio idrico integrato regionale, ai sensi dell’articolo 18-bis della legge regionale 32/2022, stante anche la declaratoria successiva attraverso la quale tutte le attività di subentro, compresa l’emissione e la riscossione della tariffa avviene regolamentata attraverso l’Accordo Operativo tra Sorical e i singoli Comuni. In particolare il Tar, in sede di merito, fa presente nell’ordinanza che nel ricorso del Comune di Cortale risulta “carente il periculum in mora, stante che l’art. 6 del cronoprogramma di cui al decreto commissariale n. 9/2023, attualmente operativo in sostituzione delle precedenti previsioni, che prevede: la stipula di accordi operativi tra Sorical e le singole gestioni esistenti, da approvare da parte della Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria (Arrical) finalizzati anche a regolamentare la destinazione degli incassi correnti e l’eventuale adozione di provvedimenti ad hoc da parte della Arrical per il caso di manifesta violazione della normativa sul corretto utilizzo degli incassi da bollettazione del Sistema Idrico Integrato, ovvero di rifiuto di definire gli accordi operativi da parte degli attuali gestori e comunque finalizzati a definire le modalità di ripartizione degli incassi relativi al servizio nonchè per anticipare, ove possibile, il subentro nella gestione operativa da parte del gestore unico d’ambito.
Il Tar ritiene legittima inoltre la…
Fonte calabria.gazzettadelsud.it 2023-04-06 10:13:13